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ALLEGATO I del TRATTATO CE 
ELENCO 
previsto dall'articolo 32 del trattato 
1 
Numeri della 
nomenclatura Denominazione dei prodotti 
di Bruxelles 
CAPITOLO 1 Animali vivi 
CAPITOLO 2 Carni e frattaglie commestibili 
CAPITOLO 3 Pesci, crostacei e molluschi 
CAPITOLO 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale 
CAPITOLO 5 
05.04 Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli 
di pesci 
05.15 Prodotti di origine animale, non nominati n compresi altrove; animali 
morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana 
CAPITOLO 6 Piante vive e prodotti della floricoltura 
CAPITOLO 7 Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci 
CAPITOLO 8 Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni 
CAPITOLO 9 Caff, t e spezie, escluso il mat (voce n. 09.03) 
CAPITOLO 10 Cereali 
CAPITOLO 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina 
CAPITOLO 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e 
medicinali; paglie e foraggi 
CAPITOLO 13 
ex 13.03 Pectina 
CAPITOLO 15 
15.01 Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato 
o fuso 
15.02 Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi 
detti primo sugo 
15.03 Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non 
emulsionata, non mescolati n altrimenti preparati 
15.04 Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati 
15.07 Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati 

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Numeri della 
nomenclatura Denominazione dei prodotti 
di Bruxelles 
CAPITOLO 15 
(segue) 
15.12 Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non 
preparati 
15.13 Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati 
15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere 
animali o vegetali 
CAPITOLO 16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi 
CAPITOLO 17 
17.01 Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido 
17.02 Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele 
naturale; zuccheri e melassi, caramellati 
17.03 Melassi, anche decolorati 
17.05 (*) Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo 
zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di 
frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione 
CAPITOLO 18 
18.01 Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto 
18.02 Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao 
CAPITOLO 20 Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o 
parti di piante 
CAPITOLO 22 
22.04 Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi 
dall'aggiunta di alcole 
22.05 Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle) 
22.07 Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate 
(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunit 
economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pag. 71/61). 

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Numeri della 
nomenclatura Denominazione dei prodotti 
di Bruxelles 
CAPITOLO 22 
(segue) 
ex 22.08 (*) Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire 
da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione diex 22.09 (*) 
acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche 
composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande 
22.10 (*) Aceti commestibili e loro succedanei commestibili 
CAPITOLO 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli 
animali 
CAPITOLO 24 
24.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco 
CAPITOLO 45 
45.01 Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, 
granulato o polverizzato 
CAPITOLO 54 
54.01 Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma 
non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) 
CAPITOLO 57 
57.01 Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o 
altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli 
sfilacciati) 
(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunit 
economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1. 1961, pag. 71/61). 

